Articolo 872 del Codice civile
Art. 872.
(Violazione delle norme di edilizia).
Le conseguenze di carattere amministrativo della violazione delle norme indicate dall'articolo precedente sono stabilite da leggi speciali.
Colui che per effetto della violazione ha subito danno deve esserne risarcito, salva la facolta' di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate.
(Violazione delle norme di edilizia).
Le conseguenze di carattere amministrativo della violazione delle norme indicate dall'articolo precedente sono stabilite da leggi speciali.
Colui che per effetto della violazione ha subito danno deve esserne risarcito, salva la facolta' di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate.
4. TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-04-11, n. 202400171Provvedimento:Leggi di più...- annullamento permesso di costruire·
- carenza d'interesse·
- conformità edilizia·
- difetto di istruttoria·
- dotazione parcheggi·
- eccesso di potere·
- irricevibilità del ricorso·
- legittimazione ad agire·
- permesso di costruire·
- superamento indice di utilizzazione fondiaria·
- violazione distanze minime·
- violazione norme urbanistiche
5. TAR Salerno, sez. II, sentenza 2023-09-26, n. 202302112Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimenti amministrativi·
- art. 872 c.c.·
- art. 873 c.c.·
- autorizzazioni amministrative·
- difetto di giurisdizione·
- diritti soggettivi·
- giurisdizione·
- giurisdizione amministrativa·
- giurisdizione ordinaria·
- interesse legittimo·
- norme sulle distanze legali·
- parchi eolici·
- regolamenti locali·
- risarcimento del danno