Articolo 2057 del Codice civile
Art. 2057.
(Danni permanenti).
Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione puo' essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele.
(Danni permanenti).
Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione puo' essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele.
1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-12-05, n. 202210626Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di permesso di costruire·
- art. 1223 c.c.·
- art. 1227 c.c.·
- art. 2043 c.c.·
- autotutela amministrativa·
- capitolati di spesa·
- danno ingiusto·
- giudizio amministrativo·
- giudizio di equità·
- interessi legittimi·
- nesso di causalità·
- onere della prova·
- ordinanza di demolizione·
- prova del danno·
- responsabilità amministrativa·
- responsabilità contrattuale·
- responsabilità da fatto illecito·
- risoluzione contrattuale·
- sospensione cautelare
5. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2013-05-21, n. 201302747Provvedimento:Leggi di più...- art. 2057 c.c.·
- competenza del giudice amministrativo·
- demansionamento·
- diritto alle mansioni proprie della qualifica·
- illegittimità del demansionamento·
- legittimazione processuale·
- notifica del ricorso·
- potere organizzativo della pubblica amministrazione·
- risarcimento danni·
- tempestività del ricorso·
- valutazione delle prove