Articolo 2057 del Codice civile

Art. 2057.

(Danni permanenti).

Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione puo' essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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