Articolo 1299 del Codice civile

Art. 1299.

(Regresso tra condebitori).

Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito puo' ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi.

Se uno di questi e' insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento.

La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l'obbligazione era stata assunta.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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