Articolo 2925 del Codice civile
Art. 2925.
(Norme applicabili all'assegnazione forzata).
Le norme concernenti la vendita forzata si applicano anche all'assegnazione forzata, salvo quanto e' disposto negli articoli seguenti.
(Norme applicabili all'assegnazione forzata).
Le norme concernenti la vendita forzata si applicano anche all'assegnazione forzata, salvo quanto e' disposto negli articoli seguenti.