Articolo 147 del Codice civile

Art. 147.

((Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacita', inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis.))
Entrata in vigore il 8 gennaio 2014

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