Articolo 1033 del Codice civile

Art. 1033.

(Obbligo di dare passaggio alle acque).

Il proprietario e' tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per usi agrari o industriali.

Sono esenti da questa servitu' le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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