Articolo 1033 del Codice civile
Art. 1033.
(Obbligo di dare passaggio alle acque).
Il proprietario e' tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per usi agrari o industriali.
Sono esenti da questa servitu' le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.
(Obbligo di dare passaggio alle acque).
Il proprietario e' tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per usi agrari o industriali.
Sono esenti da questa servitu' le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.