Articolo 553 del Codice civile

Art. 553.

(Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari).

Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui e' necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali pero' devono imputare a questa, ai sensi dell'art. 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtu' di donazioni o di legati.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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