Articolo 643 del Codice civile

Art. 643.

(Amministrazione in caso di eredi nascituri).

Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito, figlio di una determinata persona vivente. A questa spetta la rappresentanza del nascituro, per la tutela dei suoi diritti successori, anche quando l'amministratore dell'eredita' e' una persona diversa.

((Se e' chiamato un concepito, l'amministrazione spetta al padre e alla madre.))
Entrata in vigore il 8 gennaio 2014

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