Articolo 520 del Codice civile
Art. 520.
(Rinunzia condizionata, a termine o parziale).
E' nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte.
(Rinunzia condizionata, a termine o parziale).
E' nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte.
1. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-04-17, n. 202300121Provvedimento:Leggi di più...- acquiescenza·
- approvazione del piano di attuazione·
- art. 183 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2·
- art. 29 e 41 c.p.a.·
- art. 55 e 56 c.p.a.·
- art. 57, co. 6, l.p. n. 9/2018·
- art. 79 del Decreto del Presidente della Regione Trentino – Alto Adige·
- art. 9, co. 1, n. 2) del d.m. n. 1444/1968·
- autotutela·
- delibera consiliare·
- delibera di giunta comunale·
- distanza tra costruzioni·
- inammissibilità dell'impugnazione·
- infondatezza dell'impugnazione·
- irricevibilità dell'impugnazione·
- misura cautelare·
- modifica della misura cautelare·
- norme tecniche di attuazione del piano·
- parere della commissione edilizia·
- permesso di costruire·
- piano di attuazione·
- sospensione dei lavori·
- sospensione dell'efficacia·
- tempestività dell'impugnazione·
- usucapione·
- violazione delle distanze minime