Articolo 202 del Codice civile
Art. 202.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151((65)) -------------AGGIORNAMENTO (65)
La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 19 gennaio 1987, n. 6 (in G.U. 1a s.s. 28/1/1987, n. 5) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 202, comma primo, del codice civile, nella parte in cui non prevede la separazione della dote dai beni del marito, su domanda della moglie, quando la separazione personale sia stata pronunziata senza che sia addebitabile all'uno o all'altro dei coniugi".
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151((65)) -------------AGGIORNAMENTO (65)
La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 19 gennaio 1987, n. 6 (in G.U. 1a s.s. 28/1/1987, n. 5) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 202, comma primo, del codice civile, nella parte in cui non prevede la separazione della dote dai beni del marito, su domanda della moglie, quando la separazione personale sia stata pronunziata senza che sia addebitabile all'uno o all'altro dei coniugi".
Sentenze • 2
1. TAR Palermo, sez. I, sentenza 2018-06-18, n. 201801375Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
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- art. 2612 cod. civ.·
- art. 3 L. 241/90·
- eccesso di potere·
- inammissibilità di domanda di finanziamento·
- onere della prova·
- pubblicità costitutiva·
- pubblicità dichiarativa·
- ricorso amministrativo·
- sospensione degli effetti del provvedimento·
- spese di lite·
- violazione di legge