Articolo 2564 del Codice civile
Art. 2564.
(Modificazione della ditta).
Quando la ditta e' uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e puo' creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa e' esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla.
Per le imprese commerciali l'obbligo dell'integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore.
(Modificazione della ditta).
Quando la ditta e' uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e puo' creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa e' esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla.
Per le imprese commerciali l'obbligo dell'integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore.