Articolo 1904 del Codice civile

Art. 1904.

(Interesse all'assicurazione).

Il contratto di assicurazione contro i danni e' nullo se, nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento del danno.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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