Articolo 241 del Codice civile
Art. 241.
((Prova in giudizio))((Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione puo' darsi in giudizio con ogni mezzo.))((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154))
((Prova in giudizio))((Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione puo' darsi in giudizio con ogni mezzo.))((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154))
2. TAR Trento, sez. I, sentenza 2017-03-29, n. 201700112Provvedimento:Leggi di più...- annullamento degli atti di gara·
- appalti pubblici·
- eccesso di potere·
- improcedibilità del ricorso principale·
- interesse processuale·
- offerta economicamente più vantaggiosa·
- principio di autoresponsabilità dei concorrenti·
- procedura aperta sotto soglia comunitaria·
- ricorso incidentale·
- soccorso istruttorio·
- sottoscrizione della documentazione tecnica·
- spese di giudizio·
- sub-criteri di valutazione·
- valutazione delle offerte tecniche·
- violazione della lex specialis
4. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2013-04-04, n. 201303457Provvedimento:Leggi di più...- arricchimento senza causa·
- art. 2041 codice civile·
- compensazione delle spese·
- eccesso di potere·
- giudicato·
- mansioni superiori·
- riconoscimento economico·
- violazione dei principi di buon andamento e correttezza