Articolo 241 del Codice civile

Art. 241.

((Prova in giudizio))((Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione puo' darsi in giudizio con ogni mezzo.))((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154))
Entrata in vigore il 8 gennaio 2014

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