Articolo 2456 del Codice civile

Art. 2456.

(( (Revoca degli amministratori).))((La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza prescritta per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria della societa' per azioni.

Se la revoca avviene senza giusta causa, l'amministratore revocato ha diritto al risarcimento dei danni.))
Entrata in vigore il 10 dicembre 2003
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