Articolo 976 del Codice civile
Art. 976.
(Locazioni concluse dall'enfiteuta).
Per le locazioni concluse dall'enfiteuta si applicano le norme dell'art. 999.
(Locazioni concluse dall'enfiteuta).
Per le locazioni concluse dall'enfiteuta si applicano le norme dell'art. 999.
Sentenze • 4
1. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2013-01-11, n. 201300009Provvedimento:Leggi di più...- art. 1102 c.c.·
- art. 1108 c.c.·
- concessione edilizia·
- condizione per il rilascio della concessione·
- eccesso di potere·
- legittimazione del richiedente·
- revoca del consenso·
- servitù di veduta·
- silenzio assenso·
- violazione art. 1326 c.c.·
- violazione art. 1328 c.c.·
- violazione art. 1334 c.c.·
- violazione art. 69 L.P. n. 13/1997·
- violazione art. 70 L.P. n. 13/1997