Articolo 1011 del Codice civile

Art. 1011.

(Ritenzione per le somme anticipate).

Nelle ipotesi contemplate dal secondo comma dell'art. 1009 e dal secondo comma dell'art. 1010, l'usufruttuario ha diritto di ritenzione sui beni che sono in suo possesso fino alla concorrenza della somma a lui dovuta.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze2


  • 1. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2017-08-02, n. 201700260
    Provvedimento:
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    • art. 19 della L.P. n. 13/1997·
    • art. 21 della L.P. n. 13/1997·
    • co-pianificazione urbanistica·
    • diritto urbanistico·
    • disparità di trattamento·
    • eccesso di potere·
    • parere della Commissione provinciale per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio·
    • pianificazione territoriale·
    • principio del costruire sul costruito·
    • ruolo della Provincia e del Comune nella pianificazione territoriale·
    • sostituzione di destinazione urbanistica·
    • standard qualitativi per la pianificazione delle zone produttive·
    • tutela ambientale·
    • tutela del paesaggio·
    • valutazione di impatto ambientale·
    • varianti urbanistiche·
    • zone produttive di interesse comunale
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