Articolo 1755 del Codice civile

Art. 1755.

(Provvigione).

Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare e' concluso per effetto del suo intervento.

La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equita'.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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