Articolo 2256 del Codice civile
Art. 2256.
(Uso illegittimo delle cose sociali).
Il socio non puo' servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della societa'.
(Uso illegittimo delle cose sociali).
Il socio non puo' servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della societa'.