Articolo 1167 del Codice civile

Art. 1167.

(Interruzione dell'usucapione per perdita di possesso).

L'usucapione e' interrotta quando il possessore e' stato privato del possesso per oltre un anno.

L'interruzione si ha come non avvenuta se e' stata proposta l'azione diretta a ricuperare il possesso e questo e' stato ricuperato.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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