Articolo 1637 del Codice civile
Art. 1637.
(Accollo di casi fortuiti).
L'affittuario puo', con patto espresso, assumere il rischio dei casi fortuiti ordinari. Sono reputati tali i fortuiti che, avuto riguardo ai luoghi e a ogni altra circostanza, le parti potevano ragionevolmente ritenere probabili.
E' nullo il patto col quale l'affittuario si assoggetta ai casi fortuiti straordinari.
(Accollo di casi fortuiti).
L'affittuario puo', con patto espresso, assumere il rischio dei casi fortuiti ordinari. Sono reputati tali i fortuiti che, avuto riguardo ai luoghi e a ogni altra circostanza, le parti potevano ragionevolmente ritenere probabili.
E' nullo il patto col quale l'affittuario si assoggetta ai casi fortuiti straordinari.