Articolo 2665 del Codice civile
Art. 2665.
(Omissioni o inesattezze nelle note).
L'omissione o l'inesattezza di alcuna delle indicazioni richieste nelle note menzionate negli articoli 2659 e 2660 non nuoce alla validita' della trascrizione, eccetto che induca incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico a cui si riferisce l'atto o, rispettivamente, la sentenza o la domanda.
(Omissioni o inesattezze nelle note).
L'omissione o l'inesattezza di alcuna delle indicazioni richieste nelle note menzionate negli articoli 2659 e 2660 non nuoce alla validita' della trascrizione, eccetto che induca incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico a cui si riferisce l'atto o, rispettivamente, la sentenza o la domanda.
1. TAR Brescia, sez. II, sentenza 2024-07-23, n. 202400657Provvedimento:Leggi di più...- adeguamento catastale·
- art. 112 c.p.a.·
- cancellazione delle trascrizioni immobiliari·
- improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse·
- nomina del commissario ad acta·
- ottemperanza delle sentenze·
- penalità di mora ex art. 114 c.p.a.·
- responsabilità erariale·
- spese di lite·
- visura immobiliare e catastale
3. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-06-20, n. 202205064Provvedimento:Leggi di più...- acquisizione gratuita di terreni·
- art. 18 legge n. 47/1985·
- art. 30 D.P.R. 380/2001·
- comunicazione di avvio del procedimento·
- concessione edilizia·
- determinazione dirigenziale·
- difetto di motivazione·
- eccesso di potere·
- frazionamento catastale·
- giurisprudenza amministrativa·
- improcedibilità del ricorso·
- lottizzazione abusiva·
- riunione dei ricorsi connessi·
- sanatoria di immobili·
- sospensione cautelare·
- sospensione dell'attività lottizzatoria·
- trasformazione urbanistica·
- vincolo di inedificabilità assoluta