Articolo 1143 del Codice civile

Art. 1143.

(Presunzione di possesso anteriore).

Il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, salvo che il possessore abbia un titolo a fondamento del suo possesso; in questo caso si presume che egli abbia posseduto dalla data del titolo.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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