Articolo 104 del Codice civile
Art. 104.
(Effetti dell'opposizione).
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))
Se l'opposizione e' respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, puo' essere condannato al risarcimento dei danni.
(Effetti dell'opposizione).
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))
Se l'opposizione e' respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, puo' essere condannato al risarcimento dei danni.
4. TAR Trento, sez. I, sentenza 2012-03-09, n. 201200080Provvedimento:Leggi di più...- abusi edilizi·
- art. 122 della L.P. 22/1991·
- art. 129 della L.P. 22/1991·
- art. 22 del D.P.G.R. 27.2.1995, n. 4/L·
- art. 36 del D.P.G.R. 19.5.1999, n. 3/L·
- art. 56 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale·
- art. 88 della legge provinciale n. 22/91·
- art. 950 del codice civile·
- art. 99 della L.P. 22/1991·
- concessione edilizia in sanatoria·
- demanio stradale·
- incompetenza dell'autorità sindacale·
- ordinanza di demolizione·
- ripristino dello stato dei luoghi·
- usucapione·
- vincoli paesaggistici e ambientali·
- violazione di legge ed eccesso di potere