Articolo 104 del Codice civile

Art. 104.

(Effetti dell'opposizione).

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))

Se l'opposizione e' respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, puo' essere condannato al risarcimento dei danni.
Entrata in vigore il 21 febbraio 2001

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