Articolo 873 del Codice civile

Art. 873.

(Distanze nelle costruzioni).

Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali puo' essere stabilita una distanza maggiore.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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