Articolo 2948 del Codice civile

Art. 2948.

(Prescrizione di cinque anni).

Si prescrivono in cinque anni:
1) le annualita' delle rendite perpetue o vitalizie;
1-bis) il capitale nominale dei ((titoli di Stato))emessi al portatore;
2) le annualita' delle pensioni alimentari;
3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;
4) gli interessi e, in generale, tutto cio' che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini piu' brevi; (9)
5) le indennita' spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.
-----------------AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 1-10 giugno 1966, n. 63 (in G.U. 1a s.s. 11/06/1966, n. 143) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale degli artt. 2948 n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, del Codice civile limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro".
Entrata in vigore il 30 dicembre 1997

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