Articolo 1128 del Codice civile

Art. 1128.

(Perimento totale o parziale dell'edificio).

Se l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini puo' richiedere la vendita all'asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto.

Nel caso di perimento di una parte minore, l'assemblea dei condomini delibera circa la ricostruzione delle parti comuni dell'edificio, e ciascuno e' tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse.

L'indennita' corrisposta per l'assicurazione relativa alle parti comuni e' destinata alla ricostruzione di queste.

Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell'edificio e' tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprieta', secondo la stima che ne sara' fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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