Articolo 914 del Codice civile

Art. 914.

(Consorzi per regolare il deflusso delle acque).

Qualora per esigenze della produzione si debba provvedere a opere di sistemazione degli scoli, di soppressione di ristagni o di raccolta di acque, l'autorita' amministrativa, su richiesta della maggioranza degli interessati o anche d'ufficio, puo' costituire un consorzio tra i proprietari dei fondi che traggono beneficio dalle opere stesse.

Si applicano a tale consorzio le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 921.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze2


  • 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-05-03, n. 202404042
    Provvedimento:
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    • art. 80 d.lgs. 50/2016·
    • casellario informatico ANAC·
    • contraddittorio procedimentale·
    • discrezionalità amministrativa·
    • esclusione da gara·
    • illeciti professionali·
    • legittimità derivata·
    • motivazione del provvedimento·
    • principio di affidabilità dell'operatore economico·
    • proporzionalità del provvedimento·
    • revoca dell'aggiudicazione

  • 2. TAR Firenze, sez. I, sentenza 2023-05-25, n. 202300507
    Provvedimento:
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    • affidamento di servizi pubblici·
    • art. 80 d.lgs. 50/2016·
    • carenza di motivazione·
    • contraddittorio procedurale·
    • eccesso di potere·
    • esclusione da gara·
    • gravi illeciti professionali·
    • linee guida ANAC·
    • principio di proporzionalità·
    • valutazione dell'affidabilità
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