Articolo 914 del Codice civile
Art. 914.
(Consorzi per regolare il deflusso delle acque).
Qualora per esigenze della produzione si debba provvedere a opere di sistemazione degli scoli, di soppressione di ristagni o di raccolta di acque, l'autorita' amministrativa, su richiesta della maggioranza degli interessati o anche d'ufficio, puo' costituire un consorzio tra i proprietari dei fondi che traggono beneficio dalle opere stesse.
Si applicano a tale consorzio le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 921.
(Consorzi per regolare il deflusso delle acque).
Qualora per esigenze della produzione si debba provvedere a opere di sistemazione degli scoli, di soppressione di ristagni o di raccolta di acque, l'autorita' amministrativa, su richiesta della maggioranza degli interessati o anche d'ufficio, puo' costituire un consorzio tra i proprietari dei fondi che traggono beneficio dalle opere stesse.
Si applicano a tale consorzio le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 921.
Sentenze • 2
1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-05-03, n. 202404042Provvedimento:Leggi di più...- art. 80 d.lgs. 50/2016·
- casellario informatico ANAC·
- contraddittorio procedimentale·
- discrezionalità amministrativa·
- esclusione da gara·
- illeciti professionali·
- legittimità derivata·
- motivazione del provvedimento·
- principio di affidabilità dell'operatore economico·
- proporzionalità del provvedimento·
- revoca dell'aggiudicazione
2. TAR Firenze, sez. I, sentenza 2023-05-25, n. 202300507Provvedimento:Leggi di più...- affidamento di servizi pubblici·
- art. 80 d.lgs. 50/2016·
- carenza di motivazione·
- contraddittorio procedurale·
- eccesso di potere·
- esclusione da gara·
- gravi illeciti professionali·
- linee guida ANAC·
- principio di proporzionalità·
- valutazione dell'affidabilità