Articolo 1616 del Codice civile
Art. 1616.
(Affitto senza determinazione di tempo).
Se le parti non hanno determinato la durata dell'affitto, ciascuna di esse puo' recedere dal contratto dando all'altra un congruo preavviso.
Sono salve le norme corporative e gli usi che dispongano diversamente.
(Affitto senza determinazione di tempo).
Se le parti non hanno determinato la durata dell'affitto, ciascuna di esse puo' recedere dal contratto dando all'altra un congruo preavviso.
Sono salve le norme corporative e gli usi che dispongano diversamente.
1. TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-03-08, n. 202300603Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 1373 codice civile·
- art. 2697 codice civile·
- art. 31 c.p.a.·
- competenza dirigenziale·
- convenzione urbanistica·
- nullità clausola contrattuale·
- onere della prova·
- risarcimento danni·
- silenzio-inadempimento·
- vincoli contrattuali perpetui
2. TAR Milano, sez. I, sentenza 2011-05-25, n. 201101316Provvedimento:Leggi di più...- affitto senza determinazione di tempo·
- art. 1616 c.c.·
- art. 180 c.p.c.·
- compensazione delle spese·
- eccesso di potere·
- indagini ambientali·
- negozi di diritto privato·
- ordinanza amministrativa·
- pubbliche potestà·
- recupero area·
- revoca concessione·
- risoluzione contratto per inadempimento·
- violazione art. 3 L. 241/1990