Articolo 1616 del Codice civile

Art. 1616.

(Affitto senza determinazione di tempo).

Se le parti non hanno determinato la durata dell'affitto, ciascuna di esse puo' recedere dal contratto dando all'altra un congruo preavviso.

Sono salve le norme corporative e gli usi che dispongano diversamente.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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