Articolo 1575 del Codice civile

Art. 1575.

(Obbligazioni principali del locatore).

Il locatore deve:
1) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;
2) mantenerla in stato da servire all'uso convenuto;
3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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