Articolo 1380 del Codice civile

Art. 1380.

(Conflitto tra piu' diritti personali di godimento).

Se, con successivi contratti, una persona concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito.

Se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento, e' preferito quello che ha il titolo di data certa anteriore.

Sono salve le norme relative agli effetti della trascrizione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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