Articolo 2470 del Codice civile
Art. 2470.
(Efficacia e pubblicita').
Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla societa' dal momento ((del deposito di cui al))successivo comma.
L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTIO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2)) In caso di trasferimento a causa di morte il deposito ((e' effettuato))a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di societa' per azioni.
Se la quota e' alienata con successivi contratti a piu' persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese e' preferita alle altre, anche se il suo titolo e' di data posteriore.
Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralita' dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.
L'unico socio o colui che cessa di essere tale puo' provvedere alla pubblicita' prevista nei commi precedenti.
((Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale))
(Efficacia e pubblicita').
Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla societa' dal momento ((del deposito di cui al))successivo comma.
L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTIO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2)) In caso di trasferimento a causa di morte il deposito ((e' effettuato))a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di societa' per azioni.
Se la quota e' alienata con successivi contratti a piu' persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese e' preferita alle altre, anche se il suo titolo e' di data posteriore.
Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralita' dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.
L'unico socio o colui che cessa di essere tale puo' provvedere alla pubblicita' prevista nei commi precedenti.
((Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale))