Articolo 582 del Codice civile

Art. 582.

((Concorso del coniuge con ascendenti legittimi, fratelli e sorelle.))((Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredita' se egli concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest'ultimo caso la parte residua e' devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'articolo 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredita'))
Entrata in vigore il 30 agosto 1975

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