Articolo 238 del Codice civile
Art. 238.
((Irreclamabilita' di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita))
Salvo quanto disposto dagli articoli 128, ((234, 239, 240 e 244)) nessuno puo' reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154))
((Irreclamabilita' di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita))
Salvo quanto disposto dagli articoli 128, ((234, 239, 240 e 244)) nessuno puo' reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154))