Articolo 238 del Codice civile

Art. 238.

((Irreclamabilita' di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita))

Salvo quanto disposto dagli articoli 128, ((234, 239, 240 e 244)) nessuno puo' reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154))
Entrata in vigore il 8 gennaio 2014

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