Articolo 1305 del Codice civile
Art. 1305.
(Giuramento).
Il giuramento sul debito e non sul vincolo solidale, deferito da uno dei debitori in solido al creditore o da uno dei creditori in solido al debitore, ovvero dal creditore a uno dei debitori in solido o dal debitore a uno dei creditori in solido, produce gli effetti seguenti:
il giuramento ricusato dal creditore o dal debitore, ovvero prestato dal condebitore o dal concreditore in solido, giova agli altri condebitori o concreditori;
il giuramento prestato dal creditore o dal debitore, ovvero ricusato dal condebitore o dal concreditore in solido, nuoce solo a chi lo ha deferito o a colui al quale e' stato deferito.
(Giuramento).
Il giuramento sul debito e non sul vincolo solidale, deferito da uno dei debitori in solido al creditore o da uno dei creditori in solido al debitore, ovvero dal creditore a uno dei debitori in solido o dal debitore a uno dei creditori in solido, produce gli effetti seguenti:
il giuramento ricusato dal creditore o dal debitore, ovvero prestato dal condebitore o dal concreditore in solido, giova agli altri condebitori o concreditori;
il giuramento prestato dal creditore o dal debitore, ovvero ricusato dal condebitore o dal concreditore in solido, nuoce solo a chi lo ha deferito o a colui al quale e' stato deferito.
Sentenze • 3
1. TAR Venezia, sez. II, sentenza breve 2011-04-22, n. 201100678Provvedimento:Leggi di più...- annullamento concessione edilizia·
- art. 28 legge n. 689/1981·
- compensazione delle spese di lite·
- eccesso di potere·
- illecito amministrativo permanente·
- prescrizione delle sanzioni amministrative·
- sanzione amministrativa pecuniaria·
- sospensione dell'efficacia del provvedimento amministrativo·
- transazione delle controversie