Articolo 2498 del Codice civile

Art. 2498.

(( (Continuita' dei rapporti giuridici).))((Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione.))
Entrata in vigore il 10 dicembre 2003
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