Articolo 1458 del Codice civile

Art. 1458.

(Effetti della risoluzione).

La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni gia' eseguite.

La risoluzione, anche se e' stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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