Articolo 1374 del Codice civile
Art. 1374.
(Integrazione del contratto).
Il contratto obbliga le parti non solo a quanto e' nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equita'.
(Integrazione del contratto).
Il contratto obbliga le parti non solo a quanto e' nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equita'.
4. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2023-02-28, n. 202303409Provvedimento:Leggi di più...- art. 2087 c.c.·
- concorso pubblico·
- condanna al risarcimento danni·
- danno biologico·
- danno morale·
- danno non patrimoniale·
- danno patrimoniale·
- decadenza del diritto·
- esclusione da concorso·
- infortunio sul lavoro·
- neminem ledere·
- nesso di causalità·
- prescrizione del diritto·
- responsabilità precontrattuale·
- verifica ex art. 19 e 66 c.p.a.