Articolo 2615 ter del Codice civile

Art. 2615-ter.

((Societa' consortili.))((Le societa' previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602.

In tal caso l'atto costitutivo puo' stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro))
Entrata in vigore il 7 giugno 1976
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