Articolo 462 del Codice civile

Art. 462.

(Capacita' delle persone fisiche).

Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione.

Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi e' nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.

Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benche' non ancora concepiti.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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