Articolo 1181 del Codice civile
Art. 1181.
(Adempimento parziale).
Il creditore puo' rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione e' divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente.
(Adempimento parziale).
Il creditore puo' rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione e' divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente.
2. TAR Salerno, sez. III, sentenza 2024-09-25, n. 202401725Provvedimento:Leggi di più...- accertamento di conformità·
- art. 13 quater disp. att. c.p.a.·
- art. 35 c.p.a.·
- art. 36 D.P.R. n. 380/2001·
- art. 87 c.p.a.·
- compensazione delle spese di lite·
- giurisprudenza amministrativa·
- improcedibilità del ricorso·
- ordinanza di demolizione·
- ottemperanza agli atti amministrativi·
- principio dispositivo nel processo amministrativo·
- ripristino dello stato dei luoghi·
- sanatoria edilizia·
- sopravvenuta carenza di interesse
3. TAR Salerno, sez. III, sentenza 2024-09-17, n. 202401670Provvedimento:Leggi di più...- accertamento di conformità·
- art. 31 d.p.r. 380/2001·
- art. 35 c.p.a.·
- art. 36 d.p.r. 380/2001·
- art. 87 c.p.a.·
- art. 97 Cost.·
- carenza di interesse·
- eccesso di potere·
- giusto procedimento·
- improcedibilità del ricorso·
- ordinanza di demolizione·
- principio di unitarietà dell'abuso·
- sospensione dell'efficacia del provvedimento·
- violazione di legge