Articolo 1181 del Codice civile
Art. 1181.
(Adempimento parziale).
Il creditore puo' rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione e' divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente.
(Adempimento parziale).
Il creditore puo' rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione e' divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente.