Articolo 1261 del Codice civile

Art. 1261.

(Divieti di cessione).

I magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali e' sorta contestazione davanti l'autorita' giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullita' e dei danni.

La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, ne' a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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