Articolo 155 del Codice civile

Art. 155.

((In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX.)) -------------AGGIORNAMENTO (72)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 27 luglio 1989, n. 454 (in G.U. 1a s.s. 2/8/1989, n. 31), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione della abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario della prole, ai fini della opponibilita' ai terzi".
Entrata in vigore il 8 gennaio 2014
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