Articolo 2045 del Codice civile

Art. 2045.

(Stato di necessita').

Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi e' stato costretto dalla necessita' di salvare se' o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non e' stato da lui volontariamente causato ne' era altrimenti evitabile, al danneggiato e' dovuta un'indennita', la cui misura e' rimessa all'equo apprezzamento del giudice.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi