Articolo 1548 del Codice civile

Art. 1548.

(Nozione).

Il riporto e' il contratto per il quale il riportato trasferisce in proprieta' al riportatore titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume l'obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la proprieta' di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che puo' essere aumentato o diminuito nella misura convenuta.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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