Articolo 2143 del Codice civile

Art. 2143.

(Mezzadria a tempo indeterminato).

La mezzadria a tempo indeterminato s'intende convenuta per la durata di un anno agrario, salvo diverse disposizioni delle norme corporative, e si rinnova tacitamente di anno in anno, se non e' stata comunicata disdetta almeno sei mesi prima della scadenza nei modi fissati dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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