Articolo 2143 del Codice civile
Art. 2143.
(Mezzadria a tempo indeterminato).
La mezzadria a tempo indeterminato s'intende convenuta per la durata di un anno agrario, salvo diverse disposizioni delle norme corporative, e si rinnova tacitamente di anno in anno, se non e' stata comunicata disdetta almeno sei mesi prima della scadenza nei modi fissati dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.
(Mezzadria a tempo indeterminato).
La mezzadria a tempo indeterminato s'intende convenuta per la durata di un anno agrario, salvo diverse disposizioni delle norme corporative, e si rinnova tacitamente di anno in anno, se non e' stata comunicata disdetta almeno sei mesi prima della scadenza nei modi fissati dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.
Sentenze • 2
1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2011-05-25, n. 201104722Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
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- art. 92 del codice di procedura civile·
- delibera amministrativa·
- differenze stipendiali·
- giurisdizione amministrativa·
- ottemperanza delle sentenze·
- prescrizione dei crediti