Articolo 439 del Codice civile

Art. 439.

(Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle).

Tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario.

((Possono comprendere anche le spese per l'educazione e l'istruzione se si tratta di minore))
Entrata in vigore il 10 marzo 1975
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